Protocollo per i CTU del Tribunale di Firenze
வெள்ளிக்கிழமை 24 settembre dalle ore 11 மணி 13 presso l’Auditorium di Santa Apollonia in via S. சேவல் 25 si terrà un’iniziativa per presentare questa importante decisione, alla presenza tra gli altri del presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze Leonardo Focardi, la presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo, il presidente nazionale del CNDCEC Massimo Miani, il presidente della Conferenza degli ODCEC della Toscana Maurizio Masini del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e del presidente dell’Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana.
Dalla fine del 2018 con il Presidente del Tribunale di Firenze abbiamo lavorato per trovare una soluzione condivisa al problema dell’assegnazione degli incarichi nelle materie di competenza del Tribunale delle Imprese affidati ai soli CTU iscritti al nell’Albo dei CTU del Capoluogo di Regione.
Ai colleghi fiorentini quindi venivano affidati incarichi per CTU che per territorio ricomprendevano tutta la Toscana.
Oltre che una discriminazione per i colleghi Toscani non fiorentini si reputava che tale procedura fosse anche un aggravio di costi sociali e in termini di efficienza una perdita di tempo in quanto il Collega Fiorentino doveva svolgere il suo incarico su tutto il territorio regionale.
L’articolo 22 delle disposizioni attuative c.p.c. dispone che ciascun Giudice debba affidare “normalmente” le funzioni di consulenza tecnica d’ufficio ai soli iscritti nell’Albo istituito presso il Tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede. Qualora il Giudice voglia conferire l’incarico a un consulente iscritto nell’Albo dell’altro Tribunale o persona non iscritta in alcun albo la stessa disposizione stabilisce che debba sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi di tale scelta.
Con riferimento alle sezioni specializzate istituite d.lgs 168/2003 presso ciascun Tribunale avente sede di capoluogo di regione si è istituzionalizzato un generale criterio di competenza territoriale che deroga ai normali criteri di attribuzione, in quanto la competenza di queste sezioni è estesa all’intero distretto.
La combinazione delle due disposizioni considerando la competenza territoriale delle Sezioni specializzate (Tribunale delle Imprese) ha originato prassi non omogene e per certi versi non ragionevoli in relazione alla nomina del CTU.
In base a un’interpretazione meramente letterale l’applicazione dell’articolo 22 comporta la nomina dei suoi professionisti iscritti all’Albo del Tribunale del capoluogo con esclusione degli al iscritti agli Albi degli altri Tribunali ancorché compresi nel territorio su cui insiste la competenza del Tribunale delle Imprese.
Seppur la ratio della norma derivi dalla necessità di affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita l’esigenza di assicurare un’elevata preparazione e specializzazione nei temi trattati dalla Sezione creando un elenco di CTU “specializzati”, si ritiene che ciò debba e possa essere superata costituendo un apposito Elenco Regionale dal quale i Giudici delle Sezioni Specializzate possano attingere per l’individuazione dei professionisti cui affidare l’incarico e consentendone l’iscrizione a tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i singoli Tribunali.
Tutto ciò per garantire pari dignità dei Colleghi CTU a prescindere dal Tribunale di riferimento e permettere una maggiore efficienza nello svolgimento dell’incarico che si traduce in risparmio di costi sociali.
Il Protocollo, sottoscritto con il Tribunale di Firenze, che istituisce l’Elenco suddetto rappresenta sicuramente una novità nel panorama nazionale.
Simona Michelotti
பல 355 – Anno VIII del 22/9/2021
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